COVID-19: ANCE” 4° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell’edilizia”

 FiDa Consulting Vi informa sul 4° aggiornamento dell’ANCE “Indicazioni operative per le imprese dell’edilizia”.

Potete consultare il testo completo cliccando——QUI.

Il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto, come per la maggior parte delle attività commerciali, la sospensione dell’attività dei cantieri edili, ma è opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività, soprattutto del settore privato, non ritenute essenziali.

Va chiarito che l’esecuzione degli appalti pubblici non è contemplata tra le attività automaticamente sospese dal decreto, conseguentemente quella edile è compresa tra quelle che possono continuare ad essere svolte pur nel rispetto di una serie di raccomandazioni e prescrizioni.

Per quanto riguarda i bandi di gara ancora in corso, ovvero qualora i termini per la presentazione dell’offerta non siano ancora scaduti, e ove si ritenesse l’eventuale continuazione della gara in attuali circostanze di emergenza contro i principi di massima concorrenza, l’impresa può chiedere alla stazione appaltante si adottare formalmente la sospensione della procedura invocando una proroga del termine di gara ai sensi dell’art. 2 del decreto 6/2020.

In riferimento alla fase di esecuzione dei contratti, i cantieri nell’intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art.1 del decreto 6/2020 o ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo Tuttavia se così non fosse e le misure adottate si ritenga possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggior durata dell’esecuzione dei lavori (Ex art. 107 dei Codice dei Contratti).

Per quanto riguarda le qualificazioni SOA, l’ANAC ha ritenuto necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione con data di scadenza entro il 31 marzo “misure urgenti in materia e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’autorità consente, per questi contratti, la sospensione dell’istruttoria da parte della SOA che può estendersi fino a un massimo di 150 gg.

Considerando che il decreto dell’ANAC risale al 4 marzo non parla di intero territorio nazionale (si riferisce all’ex zona rossa), tuttavia ad avviso dell’ANCE poiché i successivi DPCM 8/9/11 marzo fanno sempre riferimento al decreto citato dall’Autorità (DPCM 25 febbraio) trattandosi di “ulteriori” misure urgenti in materia, dovrebbe ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale. Si auspica in ogni modo un ulteriore comunicato dell’Autorità che adegui la sospensione dei termini ai nuovi provvedimenti emanati dal Governo.

Riguardo le motivazioni l’impresa dovrà far riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, dichiarazioni e documentazioni prodotte alla SOA.

La SOA dovrà successivamente “valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari” e trasmettere all’Autorità l’elenco delle imprese richiedenti entro il 31 marzo 2020. Le imprese interessate dovranno dunque fare domanda entro i termini stabiliti.

Si precisa che con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni al momento, ma dei termini assegnati alla SOA per eseguire le procedure di rinnovo dell’attestato.

A titolo esemplificativo dunque, un’impresa che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestato un contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31 marzo 2020, potrà utilizzare l’attestato (anche se scaduto) per la partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l’istruttoria e rilasciato un nuovo attestato.