Sicurezza sul lavoro

Chi viene definito come lavoratore nel decreto legislativo 81 del 2008?

Nel decreto legislativo 81 del 2008 viene configurato come lavoratore ogni individuo che opera alle dipendenze di un Datore di lavoro (pubblico o privato) prescindere dal tipo di contratto e dallo stipendio che percepisce.

A quali categorie di lavoratori si applica il decreto legislativo 81/08?

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori comprese le seguenti figure equiparate:

  • socio lavoratore di cooperativa o di società;
  • soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
  • allievo degli istituti di istruzione ed universitari;
  • partecipante ai corsi di formazione professionale;
  • volontario che effettua il servizio civile;
  • soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.lgs. 468/97);
  • i lavoratori a progetto, quelli interinali, quelli a chiamata e gli apprendisti.

Qual è l’obbligo che i lavoratori devono osservare?

Gli obblighi del lavoratore sono stabiliti dall’articolo 20 del D.lgs. 81/08. Riassumendo, il lavoratore ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni del Datore di lavoro in relazione a mezzi forniti, dispositivi di protezione e misure di sicurezza in generale, agendo in maniera tale da non mettere in pericolo sé stesso o le altre persone, mettendo in atto quanto appreso durante la sua formazione, per questo motivo tra gli obblighi principali rientra quello di partecipare ai percorsi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro.

Il lavoratore può essere sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro?

Si, iI lavoratore può essere sanzionato a seguito di inadempimenti relativi agli obblighi sanciti dall’art. 20. Ad esempio, il lavoratore può essere sanzionato nel caso in cui non utilizza o manomette i dpi forniti dal datore di lavoro anche se, nella realtà dei fatti è improbabile che ciò accada in quanto, generalmente, si sceglie di procedere tramite segnalazioni o richiami ufficiali, eccetto nei casi in cui da quell’omissione o manomissione derivino incidenti o infortuni.

Quali sono i diritti dei lavoratori per la sicurezza?

I lavoratori hanno il diritto di interrompere la propria attività lavorativa in casi di pericolo grave

ed immediato, e di astenersi dal riprendere a lavorare nel caso in cui tale pericolo persista,

senza per questo subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. Oltre a ciò, hanno

il diritto di:

  • richiedere ed effettuare le visite sanitarie;
  • ricevere i DPI;
  • ricevere una formazione base sulla sicurezza sul lavoro;
  • ricevere una formazione specifica a seconda del livello di rischio dell’azienda;

Cosa si intende per formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e prima che

il lavoratore venga adibito alla mansione da svolgere e deve concludersi entro un limite

massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Deve essere somministrata tramite corsi di

formazione cui modalità, contenuti e durata sono stabilite dalla normativa. Inoltre, la formazione

dei lavoratori deve ripetersi:

  • ricevere i DPI;
  • ricevere una formazione base sulla sicurezza sul lavoro;
  • ricevere una formazione specifica a seconda del livello di rischio dell’azienda;
  • In occasione di trasferimento o cambio di mansione;
  • In occasione di modifiche al processo lavorativo che alterino la sicurezza (introduzione di
  • nuove attrezzature, sostanze pericolose ecc.);
  • Ogni 5 anni per motivi di aggiornamento delle competenze;

La formazione dei lavoratori viene realizzata in orario di lavoro?

Si, l’attività formativa e informativa viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sottoforma di retribuzione di ore di straordinario.

Chi deve pagare i corsi di formazione sulla sicurezza?

I corsi di formazione non devono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, secondo il Testo Unico le spese devono essere sostenute il Datore di Lavoro. Oltre al costo del corso di formazione il datore di lavoro deve garantire il regolare compenso lavorativo durante tutto il tempo che il lavoratore spende per la sua formazione; quindi, le ore impiegate nella formazione non devono essere recuperate dal lavoratore. In caso di corsi fuori sede, al lavoratore dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiutasse di retribuire ai lavoratori il tempo in questione, questi ultimi potrebbero agire in sede giudiziale richiedendo il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione

Quali sono i contenuti minimi dei corsi di formazione?

La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono definiti da:

  • 37 Dlgs 81/08;
  • Accordo Stato – Regioni 223 del 21/12/2011;
  • Accordo Stato – Regioni del 7/7/16

In essi, tra le altre cose, si stabilisce che il loro programma sia essenzialmente diviso in due

parti:

Parte generale che tratta conoscenze base sulla sicurezza sul lavoro, cenni normativi, definizioni e principi ed è comune a tutti i lavoratori

Parte specifica che tratta argomenti di durata e contenuto variabile in base al livello di rischio presente in azienda;

Quante ore durano i corsi?

  • Parte Generale
    • 4 ore
  • Parte Specifica
    • rischio basso – 4 ore
    • rischio medio – 8 ore
    • rischio alto 12 ore
  • Corso di Aggiornamento 6 ore

I corsi di formazione hanno validità se svolti online?

Secondo Accordi Stato-Regioni del 2016 che disciplina l’erogazione dei corsi di sicurezza sul

lavoro in e-learning, è possibile svolgere in tale modalità soltanto:

  • la parte generale di 4 ore;
  • la parte specifica a rischio basso di 4 ore;
  • il corso di aggiornamento di 6 ore;

Questo significa che i lavoratori impiegati in aziende a rischio basso potranno seguire la totalità sia del corso di formazione che quello di aggiornamento su piattaforma e-learning, mentre le altre due categorie di lavoratori, rischio medio e alto, potranno servirsene solo per la parte generale e l’aggiornamento e dovranno integrare la rispettiva parte specifica con delle lezioni in aula frontale o aula virtuale (videoconferenza).